{"title":"Il vincolo sportivo: estensione dell’applicabilità dell’istituto e potenzialità afflittiva nei procedimenti disciplinari sportivi","authors":"G. Calo","doi":"10.30682/disp0301f","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Il contatto diretto delle atlete o degli atleti al fine di cooptarne le prestazioni verso il proprio sodalizio non è l’unica condotta che può evocarsi come “violazione del vincolo sportivo”: ve ne sono altre che, pur generiche, ed in buona fede, che possono costituire l’oggetto di un procedimento disciplinare, quali la presentazione di semplice progetto educativo e sportivo nel contesto territoriale limitrofo.\nLa pronuncia in commento traccia un limite alla potenzialità applicativa dell’istituto: vi è violazione dei doveri di fedeltà e probità sportiva allorquando l’esercizio di una libera manifestazione del pensiero e della progettualità sportiva è scevra da intenti di illecita cooptazione diretta, ed esercitata, piuttosto, in modo generale ed indeterminato ad una serie di soggetti potenzialmente raggiungibili.","PeriodicalId":370691,"journal":{"name":"Diritto Dello Sport","volume":"144 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Diritto Dello Sport","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.30682/disp0301f","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Il contatto diretto delle atlete o degli atleti al fine di cooptarne le prestazioni verso il proprio sodalizio non è l’unica condotta che può evocarsi come “violazione del vincolo sportivo”: ve ne sono altre che, pur generiche, ed in buona fede, che possono costituire l’oggetto di un procedimento disciplinare, quali la presentazione di semplice progetto educativo e sportivo nel contesto territoriale limitrofo.
La pronuncia in commento traccia un limite alla potenzialità applicativa dell’istituto: vi è violazione dei doveri di fedeltà e probità sportiva allorquando l’esercizio di una libera manifestazione del pensiero e della progettualità sportiva è scevra da intenti di illecita cooptazione diretta, ed esercitata, piuttosto, in modo generale ed indeterminato ad una serie di soggetti potenzialmente raggiungibili.