1948年以来意大利修订宪法的法律

Marco Di Folco
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Secondo la prima tesi, sostenuta da una autorevole ma minoritaria dottrina, solo le leggi di revisione costituzionale potrebbero apportare stabili modificazioni al testo della Carta; mentre alle „altre leggi costituzionali” sarebbe preclusa la possibilità di introdurre modifiche tacite. Sotto tale aspetto l’obiettivo che qui si persegue è di mettere in risalto quale delle due prospettive si inveri nella prassi e, in particolare, se le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale siano o meno trattate alla stregua di un tipo unitario. Di seguito, sul piano dei contenuti, l’analisi della prassi sarà condotta con riguardo alla vexata quaestio se siano ammissibili riforme costituzionali di carattere organico o se le medesime debbano limitarsi ad ambiti circoscritti e puntuali. Una volta esperito il tentativo di mettere a fuoco i termini della distinzione tra le due ipotesi, che risulta non priva di elementi di incertezza e di problematicità, resta poi da effettuare l’inquadramento nell’una o nell’altra delle più significative riforme realizzate o tentate nel corso dell’esperienza costituzionale repubblicana. Nel relativo dibattito, peraltro, assume particolare rilievo la possibilità di applicare al referendum costituzionale il limite della necessaria omogeneità del quesito da sottoporre agli elettori a presidio della libertà di voto ex art. 48 Cost. elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo; ciò che si tradurrebbe, secondo alcune prospettazioni, o nel divieto di revisioni costituzionali organiche per l’inammissibilità dei quesiti referendari disomogenei che ne risulterebbero, ovvero nella necessità, in questi casi, di sottoporre al corpo elettorale una pluralità di quesiti per oggetti omogenei su singole parti della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento. Per quanto attiene alla formazione delle leggi di revisione costituzionale, l’attenzione si concentrerà essenzialmente sull’ammissibilità di procedimenti derogatori rispetto a quello delineato dall’art. 138 Cost. stabiliti da leggi costituzionali ad hoc approvate secondo detta disciplina. 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摘要

本报告的目的是对根据《共和国宪法》在意大利进行的主要宪法改革提供一幅重建的画面,并利用《宪法》第13条所规定的解释的主要困境作为一种参考。138 .费用。第一个将被提及的问题涉及“宪法修订法”与“其他宪法法”的进一步类别的系统位置,而“其他宪法法”本身就是上述宪法规定的一部分。事实上,这种区别是说明性的还是仅仅是描述性的,这是有争议的。第一种观点是,只有修改宪法的法律才能对《宪章》的案文作出稳定的修正,这种观点得到权威但少数学说的支持;然而,“其他宪法”将被排除在默认修改之外。在这方面,这里的目的是强调这两种观点中哪一种是实际的,特别是宪法法和修改宪法的法律是否被视为一种统一的法律。在内容方面,将根据是否有可能进行有机宪法改革,或这些改革是否应限于有限和具体的领域,对实践进行分析。一旦诉讼,试图把重点放在条款之间的区别两种假设,不缺乏的不确定性因素和问题,还有待进行分类或那种最重大的改革或倾向共和党在宪法经验。此外,在有关的辩论中,特别重要的是,在宪法全民投票中,是否有可能对选民根据《宪法》第95条行使投票自由的问题给予必要的同质性。48费用。由宪法法院起草,供废除公民投票;这将意味着,据prospettazioni、有机或修订宪法禁止法律秘书不平衡问题,这将是不可接受的,即,在这种情况下,需要向选民提出各种各样的问题统一在宪法审查法律的各个部分物品得到议会的批准。关于修订《宪法》的法律的制定,将特别注意是否可以采取与《宪法》第5条所规定的程序相反的程序。138 .费用。根据该框架通过的特设宪法法律。关于这一问题,有人建议,在关于这一问题的法律辩论中,以不同的方式发展起来的是,在共和党的经验中,是否以及在何种程度上发生了基于程序例外规则的修订或修订尝试。
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Le leggi di revisione costituzionale in Italia dal 1948 a oggi
La presente relazione si pone l’obiettivo di offrire un quadro ricostruttivo delle principali revisioni costituzionali operate in Italia sotto la vigenza della Costituzione repubblicana, nonché delle più significative tra quelle tentate e non andate in porto, utilizzando come chiave di lettura i principali dilemmi interpretativi posti dall’art. 138 Cost. Una prima questione che si prenderà a riferimento attiene alla collocazione sistematica della fonte „legge di revisione costituzionale” in relazione all’ulteriore categoria delle „altre leggi costituzionali”, a propria volta testualmente prevista dalla disposizione costituzionale sopra citata. Risulta, infatti, controverso se la suddetta differenziazione assuma una valenza prescrittiva o meramente descrittiva. Secondo la prima tesi, sostenuta da una autorevole ma minoritaria dottrina, solo le leggi di revisione costituzionale potrebbero apportare stabili modificazioni al testo della Carta; mentre alle „altre leggi costituzionali” sarebbe preclusa la possibilità di introdurre modifiche tacite. Sotto tale aspetto l’obiettivo che qui si persegue è di mettere in risalto quale delle due prospettive si inveri nella prassi e, in particolare, se le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale siano o meno trattate alla stregua di un tipo unitario. Di seguito, sul piano dei contenuti, l’analisi della prassi sarà condotta con riguardo alla vexata quaestio se siano ammissibili riforme costituzionali di carattere organico o se le medesime debbano limitarsi ad ambiti circoscritti e puntuali. Una volta esperito il tentativo di mettere a fuoco i termini della distinzione tra le due ipotesi, che risulta non priva di elementi di incertezza e di problematicità, resta poi da effettuare l’inquadramento nell’una o nell’altra delle più significative riforme realizzate o tentate nel corso dell’esperienza costituzionale repubblicana. Nel relativo dibattito, peraltro, assume particolare rilievo la possibilità di applicare al referendum costituzionale il limite della necessaria omogeneità del quesito da sottoporre agli elettori a presidio della libertà di voto ex art. 48 Cost. elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo; ciò che si tradurrebbe, secondo alcune prospettazioni, o nel divieto di revisioni costituzionali organiche per l’inammissibilità dei quesiti referendari disomogenei che ne risulterebbero, ovvero nella necessità, in questi casi, di sottoporre al corpo elettorale una pluralità di quesiti per oggetti omogenei su singole parti della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento. Per quanto attiene alla formazione delle leggi di revisione costituzionale, l’attenzione si concentrerà essenzialmente sull’ammissibilità di procedimenti derogatori rispetto a quello delineato dall’art. 138 Cost. stabiliti da leggi costituzionali ad hoc approvate secondo detta disciplina. Sul tema, ci si propone di porre in luce, nel quadro della riflessione giuridica che sul punto si è sviluppata in termini non univoci, se e in che misura si siano registrati nell’esperienza repubblicana revisioni o tentativi di revisione fondati su discipline procedimentali derogatorie.
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