The aim of the article is to present arguments in favor of changing the current scope of evidence proceedings in administrative court cases. The taking of evidence in these cases is not independent in nature. The factual basis for adjudication by administrative courts are the administrative files of the case, which the administrative body transfers to the court together with the complaint and the response to the complaint. On the other hand, the evidentiary proceedings before the administrative court serve only to verify the completeness of the evidence collected in these files and the correctness of the findings of the authority in terms of the facts based on them. However, the current legal status is insufficient to achieve this goal. The article proposes directions for changes in this area. The need to separate a chapter devoted to the evidentiary proceedings was noticed. It was also postulated to extend the scope of these proceedings, and to allow the possibility of taking supplementary evidence from the document also outside the trial.
{"title":"About the need to change the scope of the evidence proceedings in administrative court cases","authors":"Marta Kopacz","doi":"10.12775/tsp-w.2021.017","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.017","url":null,"abstract":"The aim of the article is to present arguments in favor of changing the current scope of evidence proceedings in administrative court cases. The taking of evidence in these cases is not independent in nature. The factual basis for adjudication by administrative courts are the administrative files of the case, which the administrative body transfers to the court together with the complaint and the response to the complaint. On the other hand, the evidentiary proceedings before the administrative court serve only to verify the completeness of the evidence collected in these files and the correctness of the findings of the authority in terms of the facts based on them. However, the current legal status is insufficient to achieve this goal. The article proposes directions for changes in this area. The need to separate a chapter devoted to the evidentiary proceedings was noticed. It was also postulated to extend the scope of these proceedings, and to allow the possibility of taking supplementary evidence from the document also outside the trial. \u0000 ","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49645435","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The aim of this article is to present the phenomenon of constitutional priorities as an example of so-called informal constitutional change. Constitutional priorities are a form of informal (substantive) constitutional amendment. Constitutional priorities are construed as a process of determining or giving priority to certain constitutional rules (constitutional provisions) and assigning lesser importance to others. Constitutional priorities are not permanent, they are a response to emerging social and economic, as well as political issues (situational context). They follow the changing reality and have an impact on the content and understanding of the provisions of the Constitution. The “substitution” of constitutional priorities may proceed in a crawling manner, i.e. through transformation of the state (e.g. environmental protection and sustainable development) or in an immediate manner as a response to a serious threat to the state and its citizens.
{"title":"Constitutional priorities as an example of substantive amendment of the Constitution","authors":"Dorota Lis-Staranowicz, Kamila Doktór-Bindas","doi":"10.12775/tsp-w.2021.008","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.008","url":null,"abstract":"The aim of this article is to present the phenomenon of constitutional priorities as an example of so-called informal constitutional change. Constitutional priorities are a form of informal (substantive) constitutional amendment. Constitutional priorities are construed as a process of determining or giving priority to certain constitutional rules (constitutional provisions) and assigning lesser importance to others. Constitutional priorities are not permanent, they are a response to emerging social and economic, as well as political issues (situational context). They follow the changing reality and have an impact on the content and understanding of the provisions of the Constitution. The “substitution” of constitutional priorities may proceed in a crawling manner, i.e. through transformation of the state (e.g. environmental protection and sustainable development) or in an immediate manner as a response to a serious threat to the state and its citizens.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47453879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La presente relazione si pone l’obiettivo di offrire un quadro ricostruttivo delle principali revisioni costituzionali operate in Italia sotto la vigenza della Costituzione repubblicana, nonché delle più significative tra quelle tentate e non andate in porto, utilizzando come chiave di lettura i principali dilemmi interpretativi posti dall’art. 138 Cost. Una prima questione che si prenderà a riferimento attiene alla collocazione sistematica della fonte „legge di revisione costituzionale” in relazione all’ulteriore categoria delle „altre leggi costituzionali”, a propria volta testualmente prevista dalla disposizione costituzionale sopra citata. Risulta, infatti, controverso se la suddetta differenziazione assuma una valenza prescrittiva o meramente descrittiva. Secondo la prima tesi, sostenuta da una autorevole ma minoritaria dottrina, solo le leggi di revisione costituzionale potrebbero apportare stabili modificazioni al testo della Carta; mentre alle „altre leggi costituzionali” sarebbe preclusa la possibilità di introdurre modifiche tacite. Sotto tale aspetto l’obiettivo che qui si persegue è di mettere in risalto quale delle due prospettive si inveri nella prassi e, in particolare, se le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale siano o meno trattate alla stregua di un tipo unitario. Di seguito, sul piano dei contenuti, l’analisi della prassi sarà condotta con riguardo alla vexata quaestio se siano ammissibili riforme costituzionali di carattere organico o se le medesime debbano limitarsi ad ambiti circoscritti e puntuali. Una volta esperito il tentativo di mettere a fuoco i termini della distinzione tra le due ipotesi, che risulta non priva di elementi di incertezza e di problematicità, resta poi da effettuare l’inquadramento nell’una o nell’altra delle più significative riforme realizzate o tentate nel corso dell’esperienza costituzionale repubblicana. Nel relativo dibattito, peraltro, assume particolare rilievo la possibilità di applicare al referendum costituzionale il limite della necessaria omogeneità del quesito da sottoporre agli elettori a presidio della libertà di voto ex art. 48 Cost. elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo; ciò che si tradurrebbe, secondo alcune prospettazioni, o nel divieto di revisioni costituzionali organiche per l’inammissibilità dei quesiti referendari disomogenei che ne risulterebbero, ovvero nella necessità, in questi casi, di sottoporre al corpo elettorale una pluralità di quesiti per oggetti omogenei su singole parti della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento. Per quanto attiene alla formazione delle leggi di revisione costituzionale, l’attenzione si concentrerà essenzialmente sull’ammissibilità di procedimenti derogatori rispetto a quello delineato dall’art. 138 Cost. stabiliti da leggi costituzionali ad hoc approvate secondo detta disciplina. Sul tema, ci si propone di porre in luce, nel quadro della riflessione giuridica che sul punto si
{"title":"Le leggi di revisione costituzionale in Italia dal 1948 a oggi","authors":"Marco Di Folco","doi":"10.12775/tsp-w.2021.007","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.007","url":null,"abstract":"La presente relazione si pone l’obiettivo di offrire un quadro ricostruttivo delle principali revisioni costituzionali operate in Italia sotto la vigenza della Costituzione repubblicana, nonché delle più significative tra quelle tentate e non andate in porto, utilizzando come chiave di lettura i principali dilemmi interpretativi posti dall’art. 138 Cost. Una prima questione che si prenderà a riferimento attiene alla collocazione sistematica della fonte „legge di revisione costituzionale” in relazione all’ulteriore categoria delle „altre leggi costituzionali”, a propria volta testualmente prevista dalla disposizione costituzionale sopra citata. Risulta, infatti, controverso se la suddetta differenziazione assuma una valenza prescrittiva o meramente descrittiva. Secondo la prima tesi, sostenuta da una autorevole ma minoritaria dottrina, solo le leggi di revisione costituzionale potrebbero apportare stabili modificazioni al testo della Carta; mentre alle „altre leggi costituzionali” sarebbe preclusa la possibilità di introdurre modifiche tacite. Sotto tale aspetto l’obiettivo che qui si persegue è di mettere in risalto quale delle due prospettive si inveri nella prassi e, in particolare, se le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale siano o meno trattate alla stregua di un tipo unitario. Di seguito, sul piano dei contenuti, l’analisi della prassi sarà condotta con riguardo alla vexata quaestio se siano ammissibili riforme costituzionali di carattere organico o se le medesime debbano limitarsi ad ambiti circoscritti e puntuali. Una volta esperito il tentativo di mettere a fuoco i termini della distinzione tra le due ipotesi, che risulta non priva di elementi di incertezza e di problematicità, resta poi da effettuare l’inquadramento nell’una o nell’altra delle più significative riforme realizzate o tentate nel corso dell’esperienza costituzionale repubblicana. Nel relativo dibattito, peraltro, assume particolare rilievo la possibilità di applicare al referendum costituzionale il limite della necessaria omogeneità del quesito da sottoporre agli elettori a presidio della libertà di voto ex art. 48 Cost. elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo; ciò che si tradurrebbe, secondo alcune prospettazioni, o nel divieto di revisioni costituzionali organiche per l’inammissibilità dei quesiti referendari disomogenei che ne risulterebbero, ovvero nella necessità, in questi casi, di sottoporre al corpo elettorale una pluralità di quesiti per oggetti omogenei su singole parti della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento. Per quanto attiene alla formazione delle leggi di revisione costituzionale, l’attenzione si concentrerà essenzialmente sull’ammissibilità di procedimenti derogatori rispetto a quello delineato dall’art. 138 Cost. stabiliti da leggi costituzionali ad hoc approvate secondo detta disciplina. Sul tema, ci si propone di porre in luce, nel quadro della riflessione giuridica che sul punto si ","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"66714959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The subject of the article is the issue of the political nature of the constitution and its scientific description from the point of view of pure Kelsen’s theory of law. We propose in it the thesis that although politics is not an object of legal knowledge, it is a necessary condition of the ontology of constitution. According to this theory, the cognition and description of the constitution (metaphorically speaking: its epistemology) relate to the content of valid norms, while its ontology consists of two elements: legal authorization and political will. The ontology of the constitution has a two-fold character: first, its creation and effectiveness is based primarily on the will of the constitution’s creator and on the will of entities applying the constitution (political aspect); secondly, its objectively validity presupposes that the creator of the constitution has a normative authorization to establish it (legal aspect). The inclusion by pure theory of law of the political at the ontological level is concomitant with its complete removal from the epistemological field. the consequence of such a cleansing of the cognitive field is, firstly, the dependence of the description on the condition of efficacy, i.e. ultimately on the acts of will of the subjects performing the functions of state organs, and, secondly, the ‘defencelessness’ in the event that the legal researcher finds a content incompatibility between the constitution and the acts of its application.
{"title":"The two-fold nature of constitutional ontology from the perspective of the pure theory of law","authors":"I. Wróblewska, Wojciech Włoch","doi":"10.12775/tsp-w.2021.014","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.014","url":null,"abstract":"The subject of the article is the issue of the political nature of the constitution and its scientific description from the point of view of pure Kelsen’s theory of law. We propose in it the thesis that although politics is not an object of legal knowledge, it is a necessary condition of the ontology of constitution. According to this theory, the cognition and description of the constitution (metaphorically speaking: its epistemology) relate to the content of valid norms, while its ontology consists of two elements: legal authorization and political will. The ontology of the constitution has a two-fold character: first, its creation and effectiveness is based primarily on the will of the constitution’s creator and on the will of entities applying the constitution (political aspect); secondly, its objectively validity presupposes that the creator of the constitution has a normative authorization to establish it (legal aspect). The inclusion by pure theory of law of the political at the ontological level is concomitant with its complete removal from the epistemological field. the consequence of such a cleansing of the cognitive field is, firstly, the dependence of the description on the condition of efficacy, i.e. ultimately on the acts of will of the subjects performing the functions of state organs, and, secondly, the ‘defencelessness’ in the event that the legal researcher finds a content incompatibility between the constitution and the acts of its application.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"66714975","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Il contributo si sofferma sulle principali questioni affrontate in seno all’Assemblea costituente con riferimento alla rigidità costituzionale ed al procedimento di revisione della Costituzione italiana, al fine di ricostruire il percorso genetico dell’art. 138 Cost. Dopo una sintetica analisi delle principali posizioni emerse nel dibattito e delle relative proposte di formulazione del testo, accomunate dalla volontà di irrigidire la Costituzione repubblicana, l’indagine affronta due profili di particolare rilievo. Il primo concerne la scelta degli aspetti procedimentali in grado di conciliare le esigenze di stabilità e continuità dell’architettura costituzionale, da un lato, e quelle di rinnovamento eventualmente sopravvenute, dall’altro, per consentire all’ordinamento costituzionale di corrispondere ragionevolmente al divenire sociale, evitando una rigidità assoluta e paralizzante. Da questa prospettiva, si analizzano le diverse soluzioni di „aggravio” dell’iter di revisione costituzionale prospettate nei lavori dell’Assemblea costituente, evidenziandone le specifiche criticità anche alla luce della successiva attuazione dell’art. 138 Cost. Il secondo profilo di riflessione riguarda invece la natura del referendum costituzionale nel procedimento di revisione, nell’ambito del più ampio dibattito sull’innesto di strumenti di democrazia diretta all’interno di modelli ordinamentali ispirati alla democrazia rappresentativa. Il lavoro dedica infine attenzione alla distinzione tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali contenuta nel primo comma dell’art. 138 Cost., interrogandosi sul significato di tale distinzione nel complessivo sistema delle fonti e sulle diverse ricostruzioni emerse a tale riguardo nel dibattito dottrinale.
{"title":"La fase costituente: alle origini dell’art. 138 Costituzione","authors":"D. Morana","doi":"10.12775/tsp-w.2021.010","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.010","url":null,"abstract":"Il contributo si sofferma sulle principali questioni affrontate in seno all’Assemblea costituente con riferimento alla rigidità costituzionale ed al procedimento di revisione della Costituzione italiana, al fine di ricostruire il percorso genetico dell’art. 138 Cost. Dopo una sintetica analisi delle principali posizioni emerse nel dibattito e delle relative proposte di formulazione del testo, accomunate dalla volontà di irrigidire la Costituzione repubblicana, l’indagine affronta due profili di particolare rilievo. Il primo concerne la scelta degli aspetti procedimentali in grado di conciliare le esigenze di stabilità e continuità dell’architettura costituzionale, da un lato, e quelle di rinnovamento eventualmente sopravvenute, dall’altro, per consentire all’ordinamento costituzionale di corrispondere ragionevolmente al divenire sociale, evitando una rigidità assoluta e paralizzante. Da questa prospettiva, si analizzano le diverse soluzioni di „aggravio” dell’iter di revisione costituzionale prospettate nei lavori dell’Assemblea costituente, evidenziandone le specifiche criticità anche alla luce della successiva attuazione dell’art. 138 Cost. Il secondo profilo di riflessione riguarda invece la natura del referendum costituzionale nel procedimento di revisione, nell’ambito del più ampio dibattito sull’innesto di strumenti di democrazia diretta all’interno di modelli ordinamentali ispirati alla democrazia rappresentativa. Il lavoro dedica infine attenzione alla distinzione tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali contenuta nel primo comma dell’art. 138 Cost., interrogandosi sul significato di tale distinzione nel complessivo sistema delle fonti e sulle diverse ricostruzioni emerse a tale riguardo nel dibattito dottrinale.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49646562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
I promotori italiani e polacchi del Colloquio di Mragowo, i cui atti vengono pubblicati in questo volume hanno convenuto di ricordare in questa occasione il Dottor Stanislao A. Morawski, benemerito intellettuale italo-polacco, scomparso a Roma a 97 anni il 23 dicembre 2019, dopo una vita intensa ed operosa dedicata in larga misura a sviluppare iniziative significative di polacchi lontani dalle madrepatria, ma desiderosi di mantenere rapporti culturali con il mondo delle loro origini.
{"title":"Ricordo di Stanislao Augusto Morawski","authors":"Gian Candido De Martin","doi":"10.12775/tsp-w.2021.001","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.001","url":null,"abstract":"I promotori italiani e polacchi del Colloquio di Mragowo, i cui atti vengono pubblicati in questo volume hanno convenuto di ricordare in questa occasione il Dottor Stanislao A. Morawski, benemerito intellettuale italo-polacco, scomparso a Roma a 97 anni il 23 dicembre 2019, dopo una vita intensa ed operosa dedicata in larga misura a sviluppare iniziative significative di polacchi lontani dalle madrepatria, ma desiderosi di mantenere rapporti culturali con il mondo delle loro origini.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48192100","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Il contributo analizza i legami tra la Costituzione italiana e il processo di integrazione europea, legami che sono in genere delineati dalle „clausole europee”: le disposizioni costituzionali – contenute nel testo originario delle Costituzioni degli Stati membri o introdotte in seguito – che, con formule assai variegate, consentono o richiedono l’adesione all’Unione europea, ponendo eventualmente limiti e condizioni alle future tappe del processo di integrazione europea. A questo scopo, larga parte del contributo è dedicata all’analisi della disposizione che, per l’Italia, ha funzionato da clausola europea „implicita e generale”: ossia, l’art. 11 della Costituzione italiana. Si ripercorrono le sue origini, in Assemblea Costituente e alla luce dell’esperienza fascista, i suoi molteplici (ma strettamente connessi) contenuti e, soprattutto, l’interpretazione di tale articolo che si è affermata, sin dagli anni ‘50, al fine di dare esecuzione in Italia dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Si dà inoltre conto del referendum consultivo svoltosi nel 1989 e delle revisioni costituzionali intervenute successivamente, con cui si sono introdotti specifici ed espliciti riferimenti all’Unione europea (le più importanti delle quali negli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.), seppure senza mai sostituire, né emendare la clausola di carattere generale di cui all’art. 11. Si sostiene che l’uso dell’art. 11 della Costituzione come „clausola europea implicita e generale”, pur in origine dovuto a circostanze storico-politiche peculiari, abbia rappresentato uno snodo cruciale e a pieno titolo fondativo per l’evoluzione della Costituzione italiana. L’apertura alle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni e le conseguenti necessarie limitazioni di sovranità hanno permesso all’Italia di figurare tra i promotori delle diverse fasi dell’integrazione europea; e, al contempo, alla Costituzione repubblicana di evolversi, nell’arco di più di un settantennio, in piena coerenza con i suoi valori fondanti, perlopiù senza bisogno di ricorrere a revisioni costituzionali.
{"title":"Clausole „europee” implicite ed esplicite nella Costituzione italiana","authors":"Nicola Lupo","doi":"10.12775/tsp-w.2021.013","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.013","url":null,"abstract":"Il contributo analizza i legami tra la Costituzione italiana e il processo di integrazione europea, legami che sono in genere delineati dalle „clausole europee”: le disposizioni costituzionali – contenute nel testo originario delle Costituzioni degli Stati membri o introdotte in seguito – che, con formule assai variegate, consentono o richiedono l’adesione all’Unione europea, ponendo eventualmente limiti e condizioni alle future tappe del processo di integrazione europea. A questo scopo, larga parte del contributo è dedicata all’analisi della disposizione che, per l’Italia, ha funzionato da clausola europea „implicita e generale”: ossia, l’art. 11 della Costituzione italiana. Si ripercorrono le sue origini, in Assemblea Costituente e alla luce dell’esperienza fascista, i suoi molteplici (ma strettamente connessi) contenuti e, soprattutto, l’interpretazione di tale articolo che si è affermata, sin dagli anni ‘50, al fine di dare esecuzione in Italia dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Si dà inoltre conto del referendum consultivo svoltosi nel 1989 e delle revisioni costituzionali intervenute successivamente, con cui si sono introdotti specifici ed espliciti riferimenti all’Unione europea (le più importanti delle quali negli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.), seppure senza mai sostituire, né emendare la clausola di carattere generale di cui all’art. 11. Si sostiene che l’uso dell’art. 11 della Costituzione come „clausola europea implicita e generale”, pur in origine dovuto a circostanze storico-politiche peculiari, abbia rappresentato uno snodo cruciale e a pieno titolo fondativo per l’evoluzione della Costituzione italiana. L’apertura alle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni e le conseguenti necessarie limitazioni di sovranità hanno permesso all’Italia di figurare tra i promotori delle diverse fasi dell’integrazione europea; e, al contempo, alla Costituzione repubblicana di evolversi, nell’arco di più di un settantennio, in piena coerenza con i suoi valori fondanti, perlopiù senza bisogno di ricorrere a revisioni costituzionali.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"66715151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Il concetto di “identità costituzionale” non è una elaborazione originaria del costituzionalismo italiano. Anzi, il suo recente utilizzo nel corso della c.d. vicenda Taricco testimonia come l’interazione tra ordinamento costituzionale italiano e Unione europea comporti non soltanto una progressiva integrazione giuridica, ma anche una osmosi tra le categorie concettuali fondamentali. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ossia del momento in cui a livello di Unione europea si afferma il concetto di identità costituzionale degli Stati membri) la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana aveva sì utilizzato il concetto di “identità costituzionale”, ma in contesti completamente diversi e con significati del tutto “interni” (v. sentt. nn. 203/1989 e 262/2009). L’utilizzo fattone invece nella ord. n. 24/2017 pone il nuovo contenuto dell’art. 4 (2) TUE in piena continuità con la dottrina dei controlimiti, secondo una visione che appare maggiormente cooperativa rispetto a ulteriori approcci seguiti dalle Corti costituzionali di ulteriori Stati Membri. Da ultimo, è stata proposta una interpretazione del contributo della Corte costituzionale italiana alla difesa della identità costituzionale nazionale in chiave “seduttiva”, enfatizzandone la natura relazionale e il contributo alla elaborazione del di “apertura” dell’ordinamento quale parte integrante della identità costituzionale italiana.
{"title":"L’ “identità costituzionale” italiana nella costituzione composita europea","authors":"G. Piccirilli","doi":"10.12775/tsp-w.2021.018","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.018","url":null,"abstract":"Il concetto di “identità costituzionale” non è una elaborazione originaria del costituzionalismo italiano. Anzi, il suo recente utilizzo nel corso della c.d. vicenda Taricco testimonia come l’interazione tra ordinamento costituzionale italiano e Unione europea comporti non soltanto una progressiva integrazione giuridica, ma anche una osmosi tra le categorie concettuali fondamentali. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ossia del momento in cui a livello di Unione europea si afferma il concetto di identità costituzionale degli Stati membri) la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana aveva sì utilizzato il concetto di “identità costituzionale”, ma in contesti completamente diversi e con significati del tutto “interni” (v. sentt. nn. 203/1989 e 262/2009). L’utilizzo fattone invece nella ord. n. 24/2017 pone il nuovo contenuto dell’art. 4 (2) TUE in piena continuità con la dottrina dei controlimiti, secondo una visione che appare maggiormente cooperativa rispetto a ulteriori approcci seguiti dalle Corti costituzionali di ulteriori Stati Membri. Da ultimo, è stata proposta una interpretazione del contributo della Corte costituzionale italiana alla difesa della identità costituzionale nazionale in chiave “seduttiva”, enfatizzandone la natura relazionale e il contributo alla elaborazione del di “apertura” dell’ordinamento quale parte integrante della identità costituzionale italiana.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"66715120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper deals with the influence exerted by the Council of Europe, notably by the Venice Commission, and by the European Union on constitutional amendments with a special focus on Italy, a founding member state of both organisations. It proceeds as follows: it first provides a quick introduction into the vexata questio of the difficult balance between rigidity and flexibility of democratic Constitutions, well-illustrated by the academic debate and by the Venice Commission’s Report on constitutional amendments of 2010 (CDL-AD(2010)001). Second, the paper considers which European standards have been set, especially by the Venice Commission, to design an effective and legitimate constitutional amendment procedure, and whether the Italian constitutional provisions and practice have abide to them. Third, the contribution reflects on the influence exerted by the Italian participation in the Council of Europe and in the European Union on the substance of the amendments adopted to the Italian Constitution. It is argued that at least since the mid-Twentieth century constitutional amendments procedures can no longer be treated as purely national phenomena. They are more and more guided by standards set at supranational level, notably by the Venice Commission, as derived by the European common constitutional heritage. The influence is exerted both on a procedural level, defining what can be called as the “due process” of constitutional revision, and on a more substantive level.
{"title":"The “due process” of constitutional revision: which guidance from Europe?","authors":"C. Fasone","doi":"10.12775/tsp-w.2021.011","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.011","url":null,"abstract":"This paper deals with the influence exerted by the Council of Europe, notably by the Venice Commission, and by the European Union on constitutional amendments with a special focus on Italy, a founding member state of both organisations. It proceeds as follows: it first provides a quick introduction into the vexata questio of the difficult balance between rigidity and flexibility of democratic Constitutions, well-illustrated by the academic debate and by the Venice Commission’s Report on constitutional amendments of 2010 (CDL-AD(2010)001). Second, the paper considers which European standards have been set, especially by the Venice Commission, to design an effective and legitimate constitutional amendment procedure, and whether the Italian constitutional provisions and practice have abide to them. Third, the contribution reflects on the influence exerted by the Italian participation in the Council of Europe and in the European Union on the substance of the amendments adopted to the Italian Constitution. It is argued that at least since the mid-Twentieth century constitutional amendments procedures can no longer be treated as purely national phenomena. They are more and more guided by standards set at supranational level, notably by the Venice Commission, as derived by the European common constitutional heritage. The influence is exerted both on a procedural level, defining what can be called as the “due process” of constitutional revision, and on a more substantive level.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48134263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Il contributo analizza le principali prospettive di riforma della Costituzione italiana, nel tentativo di evidenziare la ricchezza degli approcci metodologici che hanno contraddistinto i vari procedimenti di revisione costituzionale. Rispetto ai profili di metodo, si intende brevemente ricostruire in una prospettiva storica il rapporto tra revisioni organiche e revisioni puntuali e tra procedimenti di revisione speciali o ordinari. Tale analisi consentirà di identificare la varietà delle strategie riformatrici perseguite, inquadrandole nel relativo contesto politico-istituzionale ed evidenziandone il collegamento con le consultazioni referendarie. Focalizzando l’attenzione sull’ultima riforma costituzionale, quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, si evidenzierà come una riforma apparentemente „puntuale” nel suo impatto emendativo sul testo costituzionale possa aprirsi a conseguenze di grande impatto nel rapporto delle due Camere sia con gli elettori che con il Governo. Se ne richiameranno quindi le più significative interazioni con la riforma elettorale e con i regolamenti parlamentari. Tale riflessione consentirà, in conclusione, di sottolineare come il processo attuativo che accompagna una riforma costituzionale svolga un ruolo determinante nel definirne la portata e l’impatto. Le grandi o piccole riforme non si valutano tanto nel numero di articoli costituzionali modificati, ma piuttosto nella capacità complessiva di un intero sistema di accompagnare il cambiamento sul piano delle attuazioni e integrazioni legislative, dell’interpretazione costituzionale, della modifica delle consuetudini in essere.
{"title":"Le prospettive di riforma della Costituzione italiana: note di metodo","authors":"Elena Griglio","doi":"10.12775/tsp-w.2021.009","DOIUrl":"https://doi.org/10.12775/tsp-w.2021.009","url":null,"abstract":" Il contributo analizza le principali prospettive di riforma della Costituzione italiana, nel tentativo di evidenziare la ricchezza degli approcci metodologici che hanno contraddistinto i vari procedimenti di revisione costituzionale. Rispetto ai profili di metodo, si intende brevemente ricostruire in una prospettiva storica il rapporto tra revisioni organiche e revisioni puntuali e tra procedimenti di revisione speciali o ordinari. Tale analisi consentirà di identificare la varietà delle strategie riformatrici perseguite, inquadrandole nel relativo contesto politico-istituzionale ed evidenziandone il collegamento con le consultazioni referendarie. Focalizzando l’attenzione sull’ultima riforma costituzionale, quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, si evidenzierà come una riforma apparentemente „puntuale” nel suo impatto emendativo sul testo costituzionale possa aprirsi a conseguenze di grande impatto nel rapporto delle due Camere sia con gli elettori che con il Governo. Se ne richiameranno quindi le più significative interazioni con la riforma elettorale e con i regolamenti parlamentari. Tale riflessione consentirà, in conclusione, di sottolineare come il processo attuativo che accompagna una riforma costituzionale svolga un ruolo determinante nel definirne la portata e l’impatto. Le grandi o piccole riforme non si valutano tanto nel numero di articoli costituzionali modificati, ma piuttosto nella capacità complessiva di un intero sistema di accompagnare il cambiamento sul piano delle attuazioni e integrazioni legislative, dell’interpretazione costituzionale, della modifica delle consuetudini in essere.","PeriodicalId":32741,"journal":{"name":"Torunskie Studia PolskoWloskie","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47651152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}