Pub Date : 2023-03-13DOI: 10.54103/1128-8221/19937
Alberto Maffi, Lina Girdvainytė
XXIII Symposion of Greek & Hellenistic Law, di Lina Girdvainyte Rendere giustizia agli stranieri nella Grecia antica. A cinquant’anni dalla pubblicazione di Symbola di Philippe Gauthier, di Alberto Maffi
{"title":"Cronache","authors":"Alberto Maffi, Lina Girdvainytė","doi":"10.54103/1128-8221/19937","DOIUrl":"https://doi.org/10.54103/1128-8221/19937","url":null,"abstract":"\u0000XXIII Symposion of Greek & Hellenistic Law, di Lina Girdvainyte \u0000Rendere giustizia agli stranieri nella Grecia antica. A cinquant’anni dalla pubblicazione di Symbola di Philippe Gauthier, di Alberto Maffi \u0000","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125176048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Johann J. Hagen, Die Anklagen gegen Andokides: Ein Rekonstruktionsversuch","authors":"David Kästle-Lamparter","doi":"10.54103/1128-8221/19933","DOIUrl":"https://doi.org/10.54103/1128-8221/19933","url":null,"abstract":"Johann J. Hagen, Die Anklagen gegen Andokides: Ein Rekonstruktionsversuch, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2021, 424 S. ISBN: 978-3-339-12522-4","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127284590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-02DOI: 10.54103/1128-8221/18638
Ricardo Quintas
In questo lavoro vengono analizzati i poteri del giudice in materia di accertamento dei fatti e di individuazione delle norme applicabili al caso nella Gortina del V secolo a.C. Nel codice di Gortina (IC IV 72) si distinguono due modalità di giudizio: in base alla norma contenuta in col. XI 26-31 il giudice decide o in base a prove legali (δικάδδεν) o dopo aver prestato giuramento (όμνύντα κρίνεν). Alcuni autori ritengono che in quest'ultimo caso il giudice potesse disporre l’assunzione d’ufficio di mezzi di prova per decidere la causa. Altri lo escludono categoricamente. Mi pare corretto quest'ultimo modo di pensare, dato che δικάδδεν e όμνύντα κρίνεν prescrivono modalità di giudizio relative alla fase finale del processo. Per quanto riguarda in particolare le norme che disciplinano il caso concreto, il dikastas gortinio deve stabilire la legge applicabile senza basarsi solo sulle allegazioni delle parti riguardo al contenuto sostanziale della legge. Per quanto riguarda la questione di fatto, il giudice aveva un ruolo passivo nell’accertamento dei fatti e poneva a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti. Tuttavia, l’utilizzazione della conoscenza personale dei fatti da parte del dikastas gortinio non può essere completamente esclusa. In ogni caso il giudice che avesse conoscenza privata dei fatti controversi non sarebbe stato imparziale; di conseguenza, avrebbe dovuto essere chiamato solo come testimone, cosa che probabilmente non succedeva a Gortina.
{"title":"direito processual na Gortina do século V a.C.","authors":"Ricardo Quintas","doi":"10.54103/1128-8221/18638","DOIUrl":"https://doi.org/10.54103/1128-8221/18638","url":null,"abstract":"In questo lavoro vengono analizzati i poteri del giudice in materia di accertamento dei fatti e di individuazione delle norme applicabili al caso nella Gortina del V secolo a.C. Nel codice di Gortina (IC IV 72) si distinguono due modalità di giudizio: in base alla norma contenuta in col. XI 26-31 il giudice decide o in base a prove legali (δικάδδεν) o dopo aver prestato giuramento (όμνύντα κρίνεν). Alcuni autori ritengono che in quest'ultimo caso il giudice potesse disporre l’assunzione d’ufficio di mezzi di prova per decidere la causa. Altri lo escludono categoricamente. Mi pare corretto quest'ultimo modo di pensare, dato che δικάδδεν e όμνύντα κρίνεν prescrivono modalità di giudizio relative alla fase finale del processo. Per quanto riguarda in particolare le norme che disciplinano il caso concreto, il dikastas gortinio deve stabilire la legge applicabile senza basarsi solo sulle allegazioni delle parti riguardo al contenuto sostanziale della legge. Per quanto riguarda la questione di fatto, il giudice aveva un ruolo passivo nell’accertamento dei fatti e poneva a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti. Tuttavia, l’utilizzazione della conoscenza personale dei fatti da parte del dikastas gortinio non può essere completamente esclusa. In ogni caso il giudice che avesse conoscenza privata dei fatti controversi non sarebbe stato imparziale; di conseguenza, avrebbe dovuto essere chiamato solo come testimone, cosa che probabilmente non succedeva a Gortina.","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127203151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-13DOI: 10.54103/1128-8221/18604
D. Schanbacher
Hypereides weist in seiner berühmten Rede gegen Athenogenes dessen Argument aus dem allgemeinen Homologiegesetz über die Geltung von Übereinkünften (Homologien) zurück, und zwar mit dem Gegenargument aus dem besonderen Homologiegesetz, welches für Übereinkünfte gerechte Inhalte fordert. Der Unternehmenskauf des Falles entspricht dem nicht. Denn dem Käufer fehlte die Einsicht in den Umfang seiner Gegenleistung. Diese Einsicht aber ist nach Theophrast zu einer gerechten Lösung erforderlich. Die gerechte Lösung des Theophrast ist aber nichts anderes als der gerechte Ausgleich, in dem sich die ausgleichende Gerechtigkeit des Aristoteles verwirklicht.
{"title":"Theophrast zur Vertragsgerechtigkeit beim Kauf","authors":"D. Schanbacher","doi":"10.54103/1128-8221/18604","DOIUrl":"https://doi.org/10.54103/1128-8221/18604","url":null,"abstract":"Hypereides weist in seiner berühmten Rede gegen Athenogenes dessen Argument aus dem allgemeinen Homologiegesetz über die Geltung von Übereinkünften (Homologien) zurück, und zwar mit dem Gegenargument aus dem besonderen Homologiegesetz, welches für Übereinkünfte gerechte Inhalte fordert. Der Unternehmenskauf des Falles entspricht dem nicht. Denn dem Käufer fehlte die Einsicht in den Umfang seiner Gegenleistung. Diese Einsicht aber ist nach Theophrast zu einer gerechten Lösung erforderlich. Die gerechte Lösung des Theophrast ist aber nichts anderes als der gerechte Ausgleich, in dem sich die ausgleichende Gerechtigkeit des Aristoteles verwirklicht.","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129745879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-13DOI: 10.1163/1574-9347_bnp_e818220
D. Erdas
La magistratura ateniese dei nautodikai è menzionata in fonti frammentarie (un accenno in IG I3 41, testimonianze della loro attività in un paio di versi delle commedia antica e in un frammento di Cratero il Macedone) e nei lessici. Le prime attestazioni risalgono agli anni Quaranta del V sec. a.C. ed essi sembrano inizialmente coinvolti in cause legate all’accertamento della cittadinanza (graphai xenias), almeno fino agli ultimi decenni del V sec. a.C. Con i primi anni del IV sec. a.C. i nautodikai mutano funzione, e sono citati nell’orazione lisiana Sulla proprietà di Eratone come giudici impegnati in cause riguardanti degli emporoi. Tale funzione è inoltre confermata dalle fonti lessicografiche. Ripercorrendo tutte le testimonianze relative a questa magistratura, nell’articolo si intende mostrare come una caratteristica costante nell’operato dei nautodikai sia quella dell’urgenza e contemporanemente dell’inadempienza nello svolgimento delle cause. La loro limitata funzionalità come collegio giudicante spiegherebbe la dismissione del loro ufficio al più tardi intorno alla metà del IV sec. a.C., quando più sentita era l’esigenza di garantire una rapida risoluzione delle controversie, soprattutto in ambito commerciale.
雅典的nautodikai司法机构在零散的来源中被提及(在IG i341中有一处提到,在古喜剧的几行和马其顿火山口的碎片中记录了他们的活动)和词汇。第一批证书可以追溯到20世纪40年代的五秒。a . C .最初,他们似乎卷入了与公民身份的确定(graphai xenias原因),至少直到最近几十年的五秒。a . C .早年与四秒。a . C . nautodikai改变功能,和列nell’orazione lisiana Eratone作为所有权的法官正在emporoi有关的原因之一。词典的来源也证实了这一点。这篇文章回顾了与这一司法机构有关的所有证据,其目的是表明,纳特迪凯人在处理案件时一贯的一个特点是紧迫性和不遵守。他们作为法官的职能有限,这就解释了为什么他们的办公室最迟在公元前4年中期被解散,当时最需要确保迅速解决争端,特别是在商业领域。
{"title":"nautodikai","authors":"D. Erdas","doi":"10.1163/1574-9347_bnp_e818220","DOIUrl":"https://doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_e818220","url":null,"abstract":"La magistratura ateniese dei nautodikai è menzionata in fonti frammentarie (un accenno in IG I3 41, testimonianze della loro attività in un paio di versi delle commedia antica e in un frammento di Cratero il Macedone) e nei lessici. Le prime attestazioni risalgono agli anni Quaranta del V sec. a.C. ed essi sembrano inizialmente coinvolti in cause legate all’accertamento della cittadinanza (graphai xenias), almeno fino agli ultimi decenni del V sec. a.C. Con i primi anni del IV sec. a.C. i nautodikai mutano funzione, e sono citati nell’orazione lisiana Sulla proprietà di Eratone come giudici impegnati in cause riguardanti degli emporoi. Tale funzione è inoltre confermata dalle fonti lessicografiche. Ripercorrendo tutte le testimonianze relative a questa magistratura, nell’articolo si intende mostrare come una caratteristica costante nell’operato dei nautodikai sia quella dell’urgenza e contemporanemente dell’inadempienza nello svolgimento delle cause. La loro limitata funzionalità come collegio giudicante spiegherebbe la dismissione del loro ufficio al più tardi intorno alla metà del IV sec. a.C., quando più sentita era l’esigenza di garantire una rapida risoluzione delle controversie, soprattutto in ambito commerciale.","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133155345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-26DOI: 10.54103/1128-8221/18459
Miriam A. Valdés Guía
La riduzione in schiavitù per debiti di Ateniesi prima della seisachtheia di Solone è ben documentata. Le principali fonti sono Solone (fr. 4 e 36 W), Aristotele ([Arist.] Ath. Pol. 2.2.) e Plutarco (Sol. 13.2-3). Tuttavia vi sono discordanze tra le fonti e, di conseguenza, molti dubbi riguardo a questo tema. La legge di Solone sull’amnistia (Plut. Sol. 19.4) faceva probabilmente parte delle misure miranti a eliminare la schiavitù per debiti. Lo scopo che qui si persegue è di fare più luce sulla questione analizzando il significato di atimos e di agogimos in relazione alla situazione dei debitori del tempo.
{"title":"Atimoi and agogimoi. Reflections on debt slavery in archaic Athens","authors":"Miriam A. Valdés Guía","doi":"10.54103/1128-8221/18459","DOIUrl":"https://doi.org/10.54103/1128-8221/18459","url":null,"abstract":"La riduzione in schiavitù per debiti di Ateniesi prima della seisachtheia di Solone è ben documentata. Le principali fonti sono Solone (fr. 4 e 36 W), Aristotele ([Arist.] Ath. Pol. 2.2.) e Plutarco (Sol. 13.2-3). Tuttavia vi sono discordanze tra le fonti e, di conseguenza, molti dubbi riguardo a questo tema. La legge di Solone sull’amnistia (Plut. Sol. 19.4) faceva probabilmente parte delle misure miranti a eliminare la schiavitù per debiti. Lo scopo che qui si persegue è di fare più luce sulla questione analizzando il significato di atimos e di agogimos in relazione alla situazione dei debitori del tempo.","PeriodicalId":259453,"journal":{"name":"Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124111163","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}