Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.415
Antonio Semproni
Massima La circostanza che la persona fisica che riveste l’ufficio di trustee sia citata in giudizio nella sua qualità di trustee non fa sì che si sia inteso rivolgersi a lui quale legale rappresentante del trust, ma si giustifica in relazione all’oggetto della domanda di cui all’art. 2932 cod. civ., rientrante nella proprietà attribuita a tale medesima persona in qualità di trustee. La clausola dell’atto istitutivo secondo cui “ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento” è sottoposta alla giurisdizione italiana radica questa giurisdizione in ogni controversia relativa ai diritti dei beneficiari, quale quella con cui il beneficiario chiede ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento del fondo in trust. In un atto istitutivo il quale preveda, in due clausole, che i beneficiari finali sono il trustee per la quota di 3/5 e l’attore per la quota di 2/5 e, in un comma di una di queste due clausole, che l’unico beneficiario finale è l’attore qualora il disponente muoia prima del termine finale della durata del trust - circostanza concretamente verificatasi - non sussistono indici di incertezza negoziale, ragion per cui questo atto istitutivo deve essere interpretato ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo, senza valorizzare elementi estrinseci né ricorrere all’art. 1371 cod. civ. a sostegno di un’esegesi meno gravosa per il trustee obbligato a titolo gratuito. In nessun modo la clausola dell’atto istitutivo che esonera il trustee da responsabilità per violazioni dell’atto medesimo può precludere la condanna del trustee alle spese processuali.
{"title":"Interpretazione giudiziale di clausole sulle spettanze beneficiarie (App. Firenze, 21 marzo 2023)","authors":"Antonio Semproni","doi":"10.35948/1590-5586/2023.415","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.415","url":null,"abstract":"Massima La circostanza che la persona fisica che riveste l’ufficio di trustee sia citata in giudizio nella sua qualità di trustee non fa sì che si sia inteso rivolgersi a lui quale legale rappresentante del trust, ma si giustifica in relazione all’oggetto della domanda di cui all’art. 2932 cod. civ., rientrante nella proprietà attribuita a tale medesima persona in qualità di trustee. La clausola dell’atto istitutivo secondo cui “ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento” è sottoposta alla giurisdizione italiana radica questa giurisdizione in ogni controversia relativa ai diritti dei beneficiari, quale quella con cui il beneficiario chiede ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento del fondo in trust. In un atto istitutivo il quale preveda, in due clausole, che i beneficiari finali sono il trustee per la quota di 3/5 e l’attore per la quota di 2/5 e, in un comma di una di queste due clausole, che l’unico beneficiario finale è l’attore qualora il disponente muoia prima del termine finale della durata del trust - circostanza concretamente verificatasi - non sussistono indici di incertezza negoziale, ragion per cui questo atto istitutivo deve essere interpretato ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo, senza valorizzare elementi estrinseci né ricorrere all’art. 1371 cod. civ. a sostegno di un’esegesi meno gravosa per il trustee obbligato a titolo gratuito. In nessun modo la clausola dell’atto istitutivo che esonera il trustee da responsabilità per violazioni dell’atto medesimo può precludere la condanna del trustee alle spese processuali.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"192 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135591758","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.409
Michele Grassi
Massima Ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata dal giudice del Baliato di Guernsey in una causa di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un mandato di riorganizzazione di società riferibili a un trust, la possibile violazione dell’ordine pubblico processuale italiano per effetto di misure cautelari adottate in altro ordinamento deve essere verificata in concreto. Nel caso in esame, la freezing injunction e il disclosure order adottati nell’ambito del procedimento straniero non comprimono in modo manifesto e smisurato il diritto al contraddittorio, potendosi piuttosto individuare in alcune loro caratteristiche finalità del tutto simili e sovrapponibili a quelle perseguite nell’ordinamento italiano, sebbene raggiunte con modalità diversificate. Egualmente, uno dei parametri con cui valutare detti strumenti è l’esigenza di consentire la circolazione delle sentenze in ambito europeo, con la conseguenza che seppure gli ordinamenti scelgano di attuare con modalità diverse strumenti cautelari e sanzioni coercitive indirette, ciò di per sé non determina una disparità delle armi tra le parti.
{"title":"Il punto sulla compatibilità delle “freezing injunction” con l’ordine pubblico italiano (App. Roma, 1 marzo 2023)","authors":"Michele Grassi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.409","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.409","url":null,"abstract":"Massima Ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata dal giudice del Baliato di Guernsey in una causa di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un mandato di riorganizzazione di società riferibili a un trust, la possibile violazione dell’ordine pubblico processuale italiano per effetto di misure cautelari adottate in altro ordinamento deve essere verificata in concreto. Nel caso in esame, la freezing injunction e il disclosure order adottati nell’ambito del procedimento straniero non comprimono in modo manifesto e smisurato il diritto al contraddittorio, potendosi piuttosto individuare in alcune loro caratteristiche finalità del tutto simili e sovrapponibili a quelle perseguite nell’ordinamento italiano, sebbene raggiunte con modalità diversificate. Egualmente, uno dei parametri con cui valutare detti strumenti è l’esigenza di consentire la circolazione delle sentenze in ambito europeo, con la conseguenza che seppure gli ordinamenti scelgano di attuare con modalità diverse strumenti cautelari e sanzioni coercitive indirette, ciò di per sé non determina una disparità delle armi tra le parti.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.411
Mario Manna
Massima Il trust autodichiarato è ammissibile in Italia in virtù della ratifica della Convenzione de L’Aja anche alla luce della presenza nell’ordinamento italiano di figure affini quali i vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter del codice civile, i quali, al pari del trust auto-dichiarato, non prevedono né la bilateralità dell’atto di istituzione né tantomeno la destinazione “traslativa”. Il trust autodichiarato stipulato in Svizzera non necessita, ai fini della trascrizione in Italia, di legalizzazione, ma solo dell’apposizione dell’apostille, in forza della ratifica da parte di Svizzera e Italia della Convenzione de L’Aja del 1961. L’atto istitutivo di trust autodichiarato avente a oggetto beni immobili può essere trascritto “a favore” e “contro” il disponente.
{"title":"La trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell’atto istitutivo di trust autodichiarato (Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023)","authors":"Mario Manna","doi":"10.35948/1590-5586/2023.411","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.411","url":null,"abstract":"Massima Il trust autodichiarato è ammissibile in Italia in virtù della ratifica della Convenzione de L’Aja anche alla luce della presenza nell’ordinamento italiano di figure affini quali i vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter del codice civile, i quali, al pari del trust auto-dichiarato, non prevedono né la bilateralità dell’atto di istituzione né tantomeno la destinazione “traslativa”. Il trust autodichiarato stipulato in Svizzera non necessita, ai fini della trascrizione in Italia, di legalizzazione, ma solo dell’apposizione dell’apostille, in forza della ratifica da parte di Svizzera e Italia della Convenzione de L’Aja del 1961. L’atto istitutivo di trust autodichiarato avente a oggetto beni immobili può essere trascritto “a favore” e “contro” il disponente. ","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"121 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.412
Salvatore Paratore
Massima L’esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter riguarda anche le donazioni di partecipazioni in società non residenti in Italia se residenti nell’Unione Europea. L’esenzione è subordinata alla duplice condizione che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale all’atto di donazione (la donazione aveva a oggetto azioni di una società lussemburghese, ma esse non erano tali da consentire il controllo societario).
{"title":"Passaggio generazionale del controllo su società estera: esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (Cass. 23 febbraio 2023, n. 5674)","authors":"Salvatore Paratore","doi":"10.35948/1590-5586/2023.412","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.412","url":null,"abstract":"Massima L’esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter riguarda anche le donazioni di partecipazioni in società non residenti in Italia se residenti nell’Unione Europea. L’esenzione è subordinata alla duplice condizione che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale all’atto di donazione (la donazione aveva a oggetto azioni di una società lussemburghese, ma esse non erano tali da consentire il controllo societario).","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"181 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.418
Cecilia Benzi
Massima La notifica dell’avviso di liquidazione di imposte indirizzata al trust non è nulla se effettuata anche presso la sede del trustee. Lo scioglimento del trust, con il ritorno dei beni nel patrimonio del disponente, è esente da imposizione proporzionale.
{"title":"La neutralità fiscale della retrocessione dei beni al disponente (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6052)","authors":"Cecilia Benzi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.418","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.418","url":null,"abstract":"Massima La notifica dell’avviso di liquidazione di imposte indirizzata al trust non è nulla se effettuata anche presso la sede del trustee. Lo scioglimento del trust, con il ritorno dei beni nel patrimonio del disponente, è esente da imposizione proporzionale.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135591027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.425
Emiliano Marvulli
Tesi Il trasferimento di un bene in trust pone il tema di definire il valore di carico del bene assunto dal trustee, considerato che il nostro ordinamento non fornisce una definizione di costo fiscale del bene segregato in trust, come invece avviene nel caso di operazioni di cessione a titolo oneroso o gratuito. La soluzione al problema è funzionale a chiarire, tra l’altro, quali sono le possibilità per il trust di accedere alla disciplina di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di cessione da parte del trustee. In base al criterio generale della continuità dei valori, è ragionevole ritenere che il trustee acquisisca il bene all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, così da evitare salti d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. Qualora il bene segregato in trust sia una partecipazione e la sua successiva cessione determini una plusvalenza, quindi, dovrà farsi riferimento all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al disponente, attribuendo rilevanza all’eventuale rivalutazione della quota effettuata dal disponente prima della segregazione del bene in trust, in ossequio al principio della continuità dei valori che garantisce la neutralità fiscale del sistema e indebiti salti d’imposta. The author’s view The transfer of an asset in trust raises the issue of defining the book value of the asset assumed by the trustee, considering that our legal system does not provide a definition of the tax cost of the asset segregated in trust, as it does in the case of transactions of transfer for consideration or free of charge. The solution to the problem is functional to clarify, among other things, what are the possibilities for the trust to access the revaluation discipline of shareholdings and land under Articles 5 and 7 of Law No. 448/2001 for the purpose of determining the capital gain in the case of disposal by the trustee. Based on the general criterion of continuity of values, it is reasonable to assume that the trustee acquires the asset at the last cost recognized for tax purposes, so as to avoid tax jumps for income tax purposes. If the asset segregated in trust is a shareholding and its subsequent disposal results in a capital gain, therefore, reference should be made to the last tax recognized value in the hands of the disponente, giving relevance to any revaluation of the share carried out by the disponente prior to the segregation of the asset in trust, in deference to the principle of continuity of values that ensures the tax neutrality of the system and undue tax jumps.
提出一种商品的转移信托基金提出了负荷的价值确定的主题是受托人承担的,因为我们的制度提供了税收成本的定义不太好隔离在信托基金,而不是像在这种情况下,免费或有偿转让业务。这一问题的解决办法除其他外,是为了澄清信托如何能够利用《条约》第85和86条所规定的重新估价资产和土地的规则。2001年12月28日第448 / 2001号法律第5条和第7条,以确定受托人转让时的资本利得。根据价值连续性的一般标准,可以合理地假设受托人在最后一项财政承认的费用中取得了财产,以避免所得税方面的税收跳跃。如果很好地隔离在信托基金是一种参与及其随后转让导致,因此,必须参考最后收益价值财政disponente另一边的承认,之前可能升值比例由disponente这件事的隔离在信托基金,在价值观的连续性的原则,保证税收制度的财政中立和不跳。The author’s view of an资产转移信托raises The问题of定义书》“The value of The assumed资产受托人,considering that our legal system doc not provide一定义of The tax cost of The segregated在信托资产,as it of交易房屋中的doc for consideration前free of电荷转移。The通to The is功能问题的其他things to clarify, what are The possibilities for The trust to access The revaluation学科of shareholdings与土地Articles 5和7岁of Law 448号for The目的of determining The capital房屋中的gain工作由受托人”。基于价值连续性的一般标准,这是合理的假设,受托人购买的资产的最后一个成本是为税收目的而识别的,就像为税收目的而跳来跳去一样。If the trust is segregated的资产情况and its subsequent工作成果in a capital gain, therefore,参考价值应be made to the last tax recognized the (the disponente,, relevance to any revaluation of the股carried out by the disponente普莱尔to the segregation of the trust,在deference to the拥有资产continuity of values that ensures the tax词of the system and undue tax jumps。
{"title":"Le possibilità di accesso alle discipline di rivalutazione da parte del trust (Risposta a interpello, 2 agosto 2022, n. 401)","authors":"Emiliano Marvulli","doi":"10.35948/1590-5586/2023.425","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.425","url":null,"abstract":"Tesi Il trasferimento di un bene in trust pone il tema di definire il valore di carico del bene assunto dal trustee, considerato che il nostro ordinamento non fornisce una definizione di costo fiscale del bene segregato in trust, come invece avviene nel caso di operazioni di cessione a titolo oneroso o gratuito. La soluzione al problema è funzionale a chiarire, tra l’altro, quali sono le possibilità per il trust di accedere alla disciplina di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di cessione da parte del trustee. In base al criterio generale della continuità dei valori, è ragionevole ritenere che il trustee acquisisca il bene all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, così da evitare salti d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. Qualora il bene segregato in trust sia una partecipazione e la sua successiva cessione determini una plusvalenza, quindi, dovrà farsi riferimento all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al disponente, attribuendo rilevanza all’eventuale rivalutazione della quota effettuata dal disponente prima della segregazione del bene in trust, in ossequio al principio della continuità dei valori che garantisce la neutralità fiscale del sistema e indebiti salti d’imposta. The author’s view The transfer of an asset in trust raises the issue of defining the book value of the asset assumed by the trustee, considering that our legal system does not provide a definition of the tax cost of the asset segregated in trust, as it does in the case of transactions of transfer for consideration or free of charge. The solution to the problem is functional to clarify, among other things, what are the possibilities for the trust to access the revaluation discipline of shareholdings and land under Articles 5 and 7 of Law No. 448/2001 for the purpose of determining the capital gain in the case of disposal by the trustee. Based on the general criterion of continuity of values, it is reasonable to assume that the trustee acquires the asset at the last cost recognized for tax purposes, so as to avoid tax jumps for income tax purposes. If the asset segregated in trust is a shareholding and its subsequent disposal results in a capital gain, therefore, reference should be made to the last tax recognized value in the hands of the disponente, giving relevance to any revaluation of the share carried out by the disponente prior to the segregation of the asset in trust, in deference to the principle of continuity of values that ensures the tax neutrality of the system and undue tax jumps.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592031","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.404
Sofia Maria Lerner
Massima Qualora l’unico beneficiario di un trust revocabile voglia revocare un trustee ai sensi del § 706(b)(4) del Massachusetts Uniform Trust Code (che ne consente la revoca se richiesta da tutti i beneficiari e, inter alia, se non è in contrasto con una finalità sostanziale del trust), considerato che le disposizioni dell’atto istitutivo di un trust prevalgono di regola sulle disposizioni del Massachusetts Uniform Trust Code e che tra le finalità sostanziali del trust vi può anche essere l’esclusione della revoca ex § 706(b)(4), si deve verificare, tramite le regole di interpretazione dei contratti e avendo particolare riguardo alla volontà del disponente, se l’atto istitutivo del trust permetta la revoca del trustee e a che condizioni (con o senza giusta causa).
{"title":"Revoca di un trustee, giusta causa e finalit&agrave; del trust (<em>In the matter of the Leo Kahn revocable </em><em>trust</em>, 12 dicembre 2022)","authors":"Sofia Maria Lerner","doi":"10.35948/1590-5586/2023.404","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.404","url":null,"abstract":"Massima Qualora l’unico beneficiario di un trust revocabile voglia revocare un trustee ai sensi del § 706(b)(4) del Massachusetts Uniform Trust Code (che ne consente la revoca se richiesta da tutti i beneficiari e, inter alia, se non è in contrasto con una finalità sostanziale del trust), considerato che le disposizioni dell’atto istitutivo di un trust prevalgono di regola sulle disposizioni del Massachusetts Uniform Trust Code e che tra le finalità sostanziali del trust vi può anche essere l’esclusione della revoca ex § 706(b)(4), si deve verificare, tramite le regole di interpretazione dei contratti e avendo particolare riguardo alla volontà del disponente, se l’atto istitutivo del trust permetta la revoca del trustee e a che condizioni (con o senza giusta causa).","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.390
bimestrale di approfondimento scientifico, tecnico e professionale
每两个月进行一次科学、技术和专业的深入研究
{"title":"N° 5 (settembre-ottobre)","authors":"","doi":"10.35948/1590-5586/2023.390","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.390","url":null,"abstract":"bimestrale di approfondimento scientifico, tecnico e professionale","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.401
Maurizio Lupoi
Tesi Secondo la legge, i trustee sono soggetti a essere controllati e a essere influenzati dai disponenti e dai beneficiari; la revoca per giusta causa non è richiesta da alcuna legge straniera. Infine, i disponenti possono riservarsi poteri anche di natura dispositiva. The author’s view According to the law, trustees are subject to being controlled and influenced by settlors and beneficiaries; removal for cause is not required by any foreign law. Moreover, settlors may reserve powers also of a dispositive nature.
根据法律规定,受托人受现有人和受益人的控制和影响;任何外国法律都不要求正当解雇。最后,现有的权力也可以保留给自己。当局同意法律、信托和受益人的控制和影响;因为任何外国法律都不要求。Moreover, selors may reserve power of a dis积极的本性。
{"title":"Pu&ograve; il disponente &ldquo;influenzare&rdquo; il trustee? S&igrave;, e pu&ograve; fare di pi&ugrave;","authors":"Maurizio Lupoi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.401","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.401","url":null,"abstract":"Tesi Secondo la legge, i trustee sono soggetti a essere controllati e a essere influenzati dai disponenti e dai beneficiari; la revoca per giusta causa non è richiesta da alcuna legge straniera. Infine, i disponenti possono riservarsi poteri anche di natura dispositiva. The author’s view According to the law, trustees are subject to being controlled and influenced by settlors and beneficiaries; removal for cause is not required by any foreign law. Moreover, settlors may reserve powers also of a dispositive nature.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.427
Paolo Panico
{"title":"The nature and functioning of &ldquo;civil law trusts&rdquo;. Review of Patrick J Galea <em>The Trust Laws of Jersey and Malta: A civilian interpretation","authors":"Paolo Panico","doi":"10.35948/1590-5586/2023.427","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.427","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135645084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}