Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.417
Matteo Aicardi
Massima Non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni l’estraneità del soggetto conferente al rapporto fiduciario e la mancata identità soggettiva tra conferente e disponenti del trust, dovendo unicamente aver riguardo all’eventuale devoluzione finale al beneficiario, momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, e in cui pertanto si manifesta l’indice di acquisita maggiore capacità contributiva e il conseguente presupposto per l’imposizione.
{"title":"Una ripresa ad imposta proporzionale di apporto effettuato da un terzo (CGT 1 grado Roma, 17 aprile 2023)","authors":"Matteo Aicardi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.417","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.417","url":null,"abstract":"Massima Non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni l’estraneità del soggetto conferente al rapporto fiduciario e la mancata identità soggettiva tra conferente e disponenti del trust, dovendo unicamente aver riguardo all’eventuale devoluzione finale al beneficiario, momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, e in cui pertanto si manifesta l’indice di acquisita maggiore capacità contributiva e il conseguente presupposto per l’imposizione.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.420
Lorenzo Pennesi
Massima L’istituzione di un trust c.d. “di alto scopo umanitario” è del tutto improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’Amministrazione finanziaria atteso che l’ordinamento giuridico non ammette in nessun caso che l’autonomia privata possa giustificare una auto-sottrazione del consociato alle obbligazioni di natura civile e fiscale. I tributi locali IMU e TASI sono pertanto dovuti da colui che riveste la contestuale posizione di disponente, trustee e beneficiario nell’ambito di tale trust, risultandone per l’effetto unico soggetto passivo a fini tributari.
{"title":"La fiscalità e il paradosso pseudo-legale dei trust “di alto scopo umanitario” (CGT 2 grado Lombardia, 30 gennaio 2023)","authors":"Lorenzo Pennesi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.420","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.420","url":null,"abstract":"Massima L’istituzione di un trust c.d. “di alto scopo umanitario” è del tutto improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’Amministrazione finanziaria atteso che l’ordinamento giuridico non ammette in nessun caso che l’autonomia privata possa giustificare una auto-sottrazione del consociato alle obbligazioni di natura civile e fiscale. I tributi locali IMU e TASI sono pertanto dovuti da colui che riveste la contestuale posizione di disponente, trustee e beneficiario nell’ambito di tale trust, risultandone per l’effetto unico soggetto passivo a fini tributari.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592371","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.414
Adriana Salvati
Massima La nullità della notifica del precetto e del pignoramento, in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, deve essere fatta valere in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non potendo essere invocata in sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. La nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, è soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo, circostanza concretamente verificatasi per avere il trustee potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa (suddetto giudizio veniva riunito a un successivo giudizio intrapreso dal trustee nei confronti del terzo). Qualora il trustee, nel giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, dichiari di non avere alcun diritto di credito nei suoi confronti (il trustee dichiarava di non avere alcun diritto di recedere dalla società e dunque alcun diritto alla liquidazione della propria partecipazione sociale) legittima la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. con cui il terzo negava di essere debitore del trustee. Il trustee sopporta le spese sia del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. che del giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, in quanto ha determinato l’instaurazione di entrambi i giudizi, avendo, a fronte della propria dichiarazione di recesso dal terzo (una società semplice), rivendicato un credito (alla liquidazione della propria partecipazione sociale) che poi, nel corso del giudizio intrapreso contro il terzo, ha riconosciuto insussistente.
{"title":"Notificazione al trust e recesso da società con durata indeterminata (Trib. Parma, 23 marzo 2023)","authors":"Adriana Salvati","doi":"10.35948/1590-5586/2023.414","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.414","url":null,"abstract":"Massima La nullità della notifica del precetto e del pignoramento, in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, deve essere fatta valere in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non potendo essere invocata in sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. La nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, è soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo, circostanza concretamente verificatasi per avere il trustee potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa (suddetto giudizio veniva riunito a un successivo giudizio intrapreso dal trustee nei confronti del terzo). Qualora il trustee, nel giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, dichiari di non avere alcun diritto di credito nei suoi confronti (il trustee dichiarava di non avere alcun diritto di recedere dalla società e dunque alcun diritto alla liquidazione della propria partecipazione sociale) legittima la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. con cui il terzo negava di essere debitore del trustee. Il trustee sopporta le spese sia del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. che del giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, in quanto ha determinato l’instaurazione di entrambi i giudizi, avendo, a fronte della propria dichiarazione di recesso dal terzo (una società semplice), rivendicato un credito (alla liquidazione della propria partecipazione sociale) che poi, nel corso del giudizio intrapreso contro il terzo, ha riconosciuto insussistente.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.408
Antonio Di Ciommo
Massima È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere da due disponenti, amministratori di una s.r.l. poi fallita, successivamente alla commissione di condotte distrattive del patrimonio sociale: la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (a vantaggio della figlia di uno dei disponenti), si desume dal fatto che essi, in qualità di amministratori, erano pienamente consapevoli della precaria situazione economica della società e della probabile azione di responsabilità nei loro confronti in caso di suo fallimento, mentre l’eventus damni sussiste per avere i disponenti conferito in trust la totalità dei propri rispettivi beni, a nulla rilevando che siano rimasti fuori dal trust beni appartenenti a uno dei disponenti e oggetto di sequestro penale.
{"title":"Irrilevanza della finalità altruistica di un trust in caso di revocatoria (App. Venezia, 15 marzo 2023)","authors":"Antonio Di Ciommo","doi":"10.35948/1590-5586/2023.408","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.408","url":null,"abstract":"Massima È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere da due disponenti, amministratori di una s.r.l. poi fallita, successivamente alla commissione di condotte distrattive del patrimonio sociale: la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (a vantaggio della figlia di uno dei disponenti), si desume dal fatto che essi, in qualità di amministratori, erano pienamente consapevoli della precaria situazione economica della società e della probabile azione di responsabilità nei loro confronti in caso di suo fallimento, mentre l’eventus damni sussiste per avere i disponenti conferito in trust la totalità dei propri rispettivi beni, a nulla rilevando che siano rimasti fuori dal trust beni appartenenti a uno dei disponenti e oggetto di sequestro penale.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"194 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135591601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.427
Paolo Panico
{"title":"The nature and functioning of &ldquo;civil law trusts&rdquo;. Review of Patrick J Galea <em>The Trust Laws of Jersey and Malta: A civilian interpretation","authors":"Paolo Panico","doi":"10.35948/1590-5586/2023.427","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.427","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135645084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.416
Duccio Zanchi
Massima Il fallimento di una s.a.s. - esteso al socio accomandatario - che abbia visto rigettare con sentenza passata in giudicato le domande di nullità o simulazione del trust istituito dal socio accomandatario stesso (che ha vincolato nel fondo in trust un suo immobile alla soddisfazione dei creditori sociali) non può riproporle adducendo il fatto sopravvenuto rappresentato dalla circostanza che non si è dato inizio alla fase liquidatoria prevista nell’atto istitutivo, in quanto le vicende attuative del trust non influiscono sulla sua attuale validità, pure considerato che l’attuale trustee non era stato partecipe all’atto istitutivo. Il suddetto fallimento non può, adducendo di rappresentare tutte le posizioni dei creditori sociali-beneficiari del trust, ottenere la cessazione anticipata di siffatto trust e la consegna del fondo ai sensi dell’art. 43, par. 3 della Legge di Jersey, in quanto i beneficiari del trust che non si siano insinuati al passivo fallimentare sono portatori di un interesse in conflitto con il fallimento. La sopravvenienza del fallimento del disponente non importa il diritto del curatore di apprendere il bene immobile in trust onde procedere alla liquidazione endofallimentare, in quanto il conferimento del bene in trust è stato trascritto anteriormente rispetto al fallimento.
最失败的一个s . a . s . - -扩大到有限- -见过拒绝受理申请的判决无效或模拟有限设立的一个信托基金(在信托基金约束了其建筑修正案社会满意的债权人)不能以事实发生的情况下,还没有建立,法令规定的开始阶段,由于信托的执行情况不影响其目前的效力,也因为现有受托人没有参与设立该信托的文书。在这方面,应当指出的是,根据《条约》第177条第2款的规定,在主要诉讼程序中提出的问题是,《条约》第177条第2款是否排除了国家法院根据《条约》第177条第2款作出的初步裁决。根据《泽西法》第43(3)条,如果信托的受益人没有转入破产债务,他们与破产有冲突的利益。(二)破产发生的,不影响清算人以内部破产方式取得不动产的权利,因为转让信托是在破产前记录的。
{"title":"Regole per l&rsquo;applicazione della &ldquo;regola in <em>Saunders</em> v <em>Vautier</em>&rdquo; (Trib. Modena, 26 aprile 2023)","authors":"Duccio Zanchi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.416","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.416","url":null,"abstract":"Massima Il fallimento di una s.a.s. - esteso al socio accomandatario - che abbia visto rigettare con sentenza passata in giudicato le domande di nullità o simulazione del trust istituito dal socio accomandatario stesso (che ha vincolato nel fondo in trust un suo immobile alla soddisfazione dei creditori sociali) non può riproporle adducendo il fatto sopravvenuto rappresentato dalla circostanza che non si è dato inizio alla fase liquidatoria prevista nell’atto istitutivo, in quanto le vicende attuative del trust non influiscono sulla sua attuale validità, pure considerato che l’attuale trustee non era stato partecipe all’atto istitutivo. Il suddetto fallimento non può, adducendo di rappresentare tutte le posizioni dei creditori sociali-beneficiari del trust, ottenere la cessazione anticipata di siffatto trust e la consegna del fondo ai sensi dell’art. 43, par. 3 della Legge di Jersey, in quanto i beneficiari del trust che non si siano insinuati al passivo fallimentare sono portatori di un interesse in conflitto con il fallimento. La sopravvenienza del fallimento del disponente non importa il diritto del curatore di apprendere il bene immobile in trust onde procedere alla liquidazione endofallimentare, in quanto il conferimento del bene in trust è stato trascritto anteriormente rispetto al fallimento.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135591934","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.424
Francesca Maoli
Tesi Nell’ambito dell’azione di nullità di due contratti di conto corrente conclusi presso una banca svizzera, l’uno intestato personalmente al trustee (domiciliato in Italia) e l’altro intestato al trust, la competenza giurisdizionale spetta al giudice dello Stato di domicilio del consumatore, qualora l’istituto bancario abbia diretto la propria attività verso tale Paese ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 in materia civile e commerciale. Qualora sussista un rapporto di dipendenza tra i due contratti, di modo che la nullità del conto corrente intestato al trustee è suscettibile di estendere i propri effetti al conto intestato al trust, la questione di giurisdizione deve essere valutata rispetto al primo contratto. Il requisito della “direzione dell’attività” verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corrispondente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi regolamento (UE) n. 1215/2012), deve ritenersi soddisfatto anche nell’ipotesi in cui il commerciante/professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto o, a vario titolo, una connessione sostanziale (ancorché non formale). The author’s view In the context of an action for nullity of two current account contracts concluded with a Swiss bank, one in the personal name of the trustee (domiciled in Italy) and the other in the name of the trust, jurisdiction lies with the court of the consumer’s state of domicile, if the banking institution has directed its activities to that country pursuant to Article 15(1)(c) of the 2007 Lugano Convention on Civil and Commercial Matters. If there is a relationship of dependence between the two contracts, so that the nullity of the current account in the name of the trustee is likely to extend its effects to the account in the name of the trust, the question of jurisdiction must be assessed with respect to the former contract. The requirement of the “direction of the activity” to the Member State of the consumer’s domicile, on the basis of the case law of the Court of Justice of the European Union relating to the corresponding regulation in Regulation (EC) No. 44/2001 (now Regulation (EU) No. 1215/2012), must be deemed to be satisfied even where the trader/professional has used agents or brokers who have a suitably close connection with it or, in various ways, a substantial (albeit not formal) connection.
行动中提出宣告无效的一家瑞士银行账户的两份合同,受托人亲自一个帐户(居住在意大利管辖)和另一个信托,银行应由国家法院的送达地址的直接消费者,如果这家银行所指的该国开展活动。第15 (1)(b)条。(c) 2007年《卢加诺民商事公约》。如果这两项合同之间有一种依赖关系,使受托人的经常帐户的无效能够扩大到信托帐户,则必须参照第一份合同来评估管辖权问题。“的方向前进”活动的要求,消费者的家庭成员,根据法院的判例法所述的欧洲联盟关于相应纪律第44 / 2001号条例(ec)号条例(欧盟)(今天1215/2012),必须感到满意,即使卖方/执业与它的代理人或经纪人提出了充分密切的联系,或者以不同(虽然不是正式的)。在The context of an action for The author’s view nullity of“当前账户与远距离合同”(Swiss bank one In The个人名称of The受托人(意大利)and The domiciled其他名称of The信托,管辖lies with The法院of The consumer’s state of津贴,if The银行研究所目前其“活动to that country pursuant to第15 (1)(c)条of The 2007年卢加诺公约on Civil and Commercial Matters。If的“字里行间”没有is a关系of dependence)“我知道that the nullity of the当前合同受托人在the点名of the账户is likely to its extendεto the账户在the点名of the trust the问题of管辖must be assessed with症结to the说实话合同。The requirement of The巴黎“of The”活动to The State of The consumer’s成员国房屋津贴,on The basis of The law of The法院of Justice of The European Union relating to The corresponding监管regulation (EC) No . 44 / 2001(现在监管(EU) No . 1215/2012), must be deemed to be satisfied where The交易员/专业甚至使也门used特工or who have a suitably克洛斯的经纪人连接with it or various ways,实质性(albeit not正式)连接。
{"title":"La giurisdizione sull&rsquo;azione di nullit&agrave; di un contratto di conto corrente con una banca svizzera stipulato in Italia e la disciplina speciale a tutela del consumatore (Cass. 12 aprile 2023, n. 9782)","authors":"Francesca Maoli","doi":"10.35948/1590-5586/2023.424","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.424","url":null,"abstract":"Tesi Nell’ambito dell’azione di nullità di due contratti di conto corrente conclusi presso una banca svizzera, l’uno intestato personalmente al trustee (domiciliato in Italia) e l’altro intestato al trust, la competenza giurisdizionale spetta al giudice dello Stato di domicilio del consumatore, qualora l’istituto bancario abbia diretto la propria attività verso tale Paese ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 in materia civile e commerciale. Qualora sussista un rapporto di dipendenza tra i due contratti, di modo che la nullità del conto corrente intestato al trustee è suscettibile di estendere i propri effetti al conto intestato al trust, la questione di giurisdizione deve essere valutata rispetto al primo contratto. Il requisito della “direzione dell’attività” verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corrispondente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi regolamento (UE) n. 1215/2012), deve ritenersi soddisfatto anche nell’ipotesi in cui il commerciante/professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto o, a vario titolo, una connessione sostanziale (ancorché non formale). The author’s view In the context of an action for nullity of two current account contracts concluded with a Swiss bank, one in the personal name of the trustee (domiciled in Italy) and the other in the name of the trust, jurisdiction lies with the court of the consumer’s state of domicile, if the banking institution has directed its activities to that country pursuant to Article 15(1)(c) of the 2007 Lugano Convention on Civil and Commercial Matters. If there is a relationship of dependence between the two contracts, so that the nullity of the current account in the name of the trustee is likely to extend its effects to the account in the name of the trust, the question of jurisdiction must be assessed with respect to the former contract. The requirement of the “direction of the activity” to the Member State of the consumer’s domicile, on the basis of the case law of the Court of Justice of the European Union relating to the corresponding regulation in Regulation (EC) No. 44/2001 (now Regulation (EU) No. 1215/2012), must be deemed to be satisfied even where the trader/professional has used agents or brokers who have a suitably close connection with it or, in various ways, a substantial (albeit not formal) connection.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.406
Davide Caudana
Massima Deve essere rigettata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto con cui il trustee di un trust liquidatorio e autodichiarato ha trasferito per nove anni (prorogabili per ulteriori quindici) la proprietà superficiaria di un complesso immobiliare a terzi, in quanto l’attore ha omesso di esercitare l’azione revocatoria avverso l’atto istitutivo del trust ed essendo irrilevante che, al momento dell’instaurazione del giudizio, il termine finale della durata del trust fosse scaduto.
{"title":"Revocatoria<em> ex </em>art. 2901 cod. civ. dell&rsquo;atto del trustee: l&rsquo;attore deve esercitare l&rsquo;azione avverso l&rsquo;atto istitutivo del trust (Trib. Roma, 6 giugno 2023)","authors":"Davide Caudana","doi":"10.35948/1590-5586/2023.406","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.406","url":null,"abstract":"Massima Deve essere rigettata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto con cui il trustee di un trust liquidatorio e autodichiarato ha trasferito per nove anni (prorogabili per ulteriori quindici) la proprietà superficiaria di un complesso immobiliare a terzi, in quanto l’attore ha omesso di esercitare l’azione revocatoria avverso l’atto istitutivo del trust ed essendo irrilevante che, al momento dell’instaurazione del giudizio, il termine finale della durata del trust fosse scaduto.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135592054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.410
Francesca Romana Lupoi
Massima La società la quale intenda domandare il sequestro conservativo dei beni che la Presidentessa del CdA della s.p.a., convenuta in giudizio dal fallimento per mala gestio, ha conferito in un trust, dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ., con sentenza passata in giudicato, deve proporre istanza di sequestro non solo avverso la disponente ma anche nei confronti del trustee, essendo quest’ultimo rimasto proprietario dei beni pur a fronte del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria.
{"title":"Sequestro conservativo di beni conferiti in un trust revocato<em> ex </em>art. 2901 cod. civ. (Trib. Venezia, 15 maggio 2023)","authors":"Francesca Romana Lupoi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.410","DOIUrl":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.410","url":null,"abstract":"Massima La società la quale intenda domandare il sequestro conservativo dei beni che la Presidentessa del CdA della s.p.a., convenuta in giudizio dal fallimento per mala gestio, ha conferito in un trust, dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ., con sentenza passata in giudicato, deve proporre istanza di sequestro non solo avverso la disponente ma anche nei confronti del trustee, essendo quest’ultimo rimasto proprietario dei beni pur a fronte del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria.","PeriodicalId":486880,"journal":{"name":"Trusts e attività fiduciarie","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135591938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-04DOI: 10.35948/1590-5586/2023.426
Nunzio Dario Latrofa
Sunto La finanza ha un ruolo primario nell’economia mondiale. I trustee moderni, pertanto, possono dover adeguare la loro attività anche rispetto alla gestione di ingenti patrimoni finanziari e atti di trust che prevedano una finalità di gestione degli stessi non solo di tipo conservativo, ma anche speculativo. Il caso analizzato in questo lavoro riguarda proprio un caso di acquisto di crediti deteriorati da parte di un trustee, la cui realizzazione è stata possibile grazie a un’attenta redazione dell’atto istitutivo di trust e alla nomina di un cotrustee dotato di particolari requisiti che lo hanno qualificato come investitore professionale su opzione.
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